Art. 93 · Enti che beneficiano dell'intervento governativo

Art. 93

Enti che beneficiano dell'intervento governativo

In vigore dal 26 giu 2013
Enti che beneficiano dell'intervento governativo Nel caso degli enti che beneficiano di un intervento governativo straordinario, si applicano i seguenti principi in aggiunta ai principi di cui all', paragrafo 2: a) la remunerazione variabile è rigorosamente limitata a una percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale e con l'uscita tempestiva dal sostegno pubblico; b) le autorità competenti esigono che gli enti ristrutturino le remunerazioni in modo da allinearle a una sana gestione dei rischi e alla crescita a lungo termine, anche, ove appropriato, stabilendo limiti alla remunerazione dei membri dell'organo di gestione dell'ente; c) nessuna componente variabile della remunerazione è erogata ai membri dell'organo di gestione dell'ente, salvo non sia giustificato.
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