Art. 93
Enti che beneficiano dell'intervento governativo
In vigore dal 26 giu 2013
Enti che beneficiano dell'intervento governativo
Nel caso degli enti che beneficiano di un intervento governativo straordinario, si applicano i seguenti principi in aggiunta ai principi di cui all', paragrafo 2:
a)
la remunerazione variabile è rigorosamente limitata a una percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale e con l'uscita tempestiva dal sostegno pubblico;
b)
le autorità competenti esigono che gli enti ristrutturino le remunerazioni in modo da allinearle a una sana gestione dei rischi e alla crescita a lungo termine, anche, ove appropriato, stabilendo limiti alla remunerazione dei membri dell'organo di gestione dell'ente;
c)
nessuna componente variabile della remunerazione è erogata ai membri dell'organo di gestione dell'ente, salvo non sia giustificato.
Storico versioni
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