Art. 91
Organo di gestione
In vigore dal 26 giu 2013
Organo di gestione
1. I membri dell'organo di gestione soddisfano sempre i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. La composizione complessiva dell'organo di gestione riflette una gamma sufficientemente ampia di esperienze. I membri dell'organo di gestione soddisfano in particolare i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 8.
2. Tutti i membri dell'organo di gestione dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni in seno all'ente.
3. Il numero di incarichi di amministratore che può essere ricoperto contemporaneamente da un membro dell'organo di gestione tiene conto delle circostanze personali e della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente. A meno che non rappresentino lo Stato membro, i membri dell'organo di gestione di un ente che sia se significativo per le sue dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle sue attività, ricoprono, entro il 1o luglio 2014, contemporaneamente soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi di amministratore:
a)
un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;
b)
quattro incarichi di amministratore non esecutivo.
4. Ai fini del paragrafo 3, sono considerati come un unico incarico di amministratore:
a)
gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo;
b)
gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito di:
i)
enti che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni stabilite all', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o
ii)
imprese (comprese le entità non finanziarie) in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata.
5. Gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali non sono rilevanti ai fini del paragrafo 3.
6. Le autorità competenti possono autorizzare i membri dell'organo di gestione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo. Le autorità competenti informano periodicamente l'ABE di tali autorizzazioni.
7. L'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività dell'ente, inclusi i principali rischi.
8. Ciascun membro dell'organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito che gli consentano di valutare e contestare efficacemente le decisioni dell'alta dirigenza se necessario e di controllare e monitorare efficacemente le decisioni della dirigenza.
9. Gli enti destinano risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione.
10. Gli Stati membri o le autorità competenti impongono agli enti e ai rispettivi comitati per le nomine di attenersi a un'ampia gamma di qualità e competenze nella selezione dei membri dell'organo di gestione e di predisporre a tal fine una politica che promuova la diversità in seno all'organo di gestione.
11. Le autorità competenti raccolgono le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le utilizzano per confrontare le prassi relative alla diversità. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE. L'ABE utilizza tali informazioni per confrontare le pratiche relative alla diversità a livello di Unione.
12. L'ABE emana orientamenti in merito a quanto segue:
a)
la nozione di tempo sufficiente dedicato da un membro dell'organo di gestione all'esercizio delle sue funzioni, in relazione alle circostanze personali e alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente;
b)
la nozione di conoscenze, competenze e esperienze collettive adeguate dell'organo di gestione di cui al paragrafo 7;
c)
la nozione di onestà, integrità e indipendenza di spirito di un membro dell'organo di gestione di cui al paragrafo 8;
d)
la nozione di risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 9;
e)
la nozione di diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 10.
L'ABE emana tali orientamenti entro il 31 dicembre 2015.
13. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative alla rappresentanza dei dipendenti in seno all'organo di gestione, come stabilito dalla diritto nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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