Art. 87 · Rischio di leva finanziaria eccessiva

Art. 87

Rischio di leva finanziaria eccessiva

In vigore dal 26 giu 2013
Rischio di leva finanziaria eccessiva 1.   Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano di politiche e processi per l'individuazione, la gestione e il controllo del rischio di leva finanziaria eccessiva. Tra gli indicatori del rischio di leva finanziaria eccessiva figurano il coefficiente di leva finanziaria determinato conformemente all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i disallineamenti tra attività e obbligazioni. 2.   Le autorità competenti assicurano che gli enti facciano fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva in via cautelativa, tenendo debitamente conto di potenziali aumenti del rischio di leva finanziaria eccessiva causati da riduzioni dei fondi propri dell'ente attraverso perdite effettive o attese, in funzione delle norme contabili applicabili. A tal fine, gli enti sono in grado di far fronte ad un'ampia gamma di eventi di stress per quanto riguarda il rischio di leva finanziaria eccessiva.
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