Art. 85 · Rischio operativo

Art. 85

Rischio operativo

In vigore dal 26 giu 2013
Rischio operativo 1.   Le autorità competenti assicurano che gli enti attuino politiche e processi intesi a valutare e a gestire l'esposizione al rischio operativo, nel quale sono compresi il rischio di modello, e a coprire gli eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza. Gli enti stabiliscono dettagliatamente in che cosa consista il rischio operativo ai fini di tali politiche e procedure. 2.   Le autorità competenti assicurano che gli enti si dotino di piani di emergenza e di continuità operativa che assicurino la propria capacità di operare su base continuativa e di limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività.
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