Art. 83 · Rischio di mercato

Art. 83

Rischio di mercato

In vigore dal 26 giu 2013
Rischio di mercato 1.   Le autorità competenti assicurano che siano attuate politiche e procedure per l'identificazione, la misurazione e la gestione di tutte le fonti materiali e gli effetti dei rischi di mercato. 2.   Qualora la posizione corta abbia scadenza anteriore a quella della posizione lunga, le autorità competenti assicurano che gli enti adottino misure anche contro il rischio di mancanza di liquidità. 3.   Il capitale interno è adeguato per i rischi di mercato rilevanti che non sono soggetti ad un requisito in materia di fondi propri. Gli enti che, nel calcolare i requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di posizione conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, hanno effettuato compensazioni delle loro posizioni in uno o più degli strumenti di capitale che costituiscono un indice di borsa con una o più posizioni nel contratto future su tale indice o altro prodotto su tale indice dispongono di capitale interno sufficiente per coprire il rischio di base di perdite derivanti da variazioni non parallele del valore del future o di altri prodotti rispetto a quelle del valore degli strumenti di capitale che lo compongono. Gli enti dispongono altresì di tale capitale interno sufficiente qualora detengano posizioni opposte in contratti future su indici di borsa la cui scadenza e/o la cui composizione non siano identiche. Nel caso in cui si usi il trattamento di cui all'articolo 345 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti assicurano di detenere sufficiente capitale interno a fronte del rischio di perdita esistente tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo seguente.
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