Art. 76 · Trattamento dei rischi

Art. 76

Trattamento dei rischi

In vigore dal 26 giu 2013
Trattamento dei rischi 1.   Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione approvi e riesamini periodicamente le strategie e le politiche riguardanti l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto, compresi quelli derivanti dal contesto macroeconomico nel quale esso opera, in relazione alla fase del ciclo economico. 2.   Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione dedichi tempo sufficiente all'analisi di questioni connesse con i rischi. L'organo di gestione partecipa attivamente alla gestione di tutti i rischi sostanziali contemplati nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 575/2013, nonché alla valutazione delle attività, all'utilizzo dei rating di credito esterni e ai modelli interni relativi a detti rischi, e garantisce che siano destinate risorse adeguate a tal fine. L'ente fissa linee di segnalazione a beneficio dell'organo di gestione così da coprire tutti i rischi sostanziali e le politiche di gestione del rischio e relative modifiche. 3.   Gli Stati membri assicurano che gli enti che sono significativi per le loro dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle loro attività istituiscano un comitato dei rischi, composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in seno all'ente interessato. I membri del comitato dei rischi possiedono conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per capire a fondo e sorvegliare la strategia in materia di rischi e la propensione al rischio dell'ente. Il comitato dei rischi presta consulenza all'organo di gestione sulla propensione al rischio e sulla strategia in materia di rischio globali dell'ente, sia presenti che future, e assiste l'organo di gestione nel controllare l'attuazione di tale strategia da parte dell'alta dirigenza. L'organo di gestione conserva la responsabilità globale in materia di rischi. Il comitato dei rischi verifica se i prezzi delle passività e delle attività offerte ai clienti tengono pienamente conto del modello imprenditoriale dell'ente e della sua strategia in materia di rischi. Qualora i prezzi non rispecchino adeguatamente i rischi conformemente al modello imprenditoriale e alla strategia in materia di rischi, il comitato dei rischi presenta all'organo di gestione un piano di recupero. Le autorità competenti possono consentire a un ente non considerato significativo ai sensi del primo comma di istituire un comitato congiunto dei rischi e per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all' della direttiva 2006/43/CE. I membri del comitato congiunto possiedono le conoscenze, competenze ed esperienza necessarie per il comitato dei rischi e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. 4.   Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione, nella sua funzione di supervisione strategica e, qualora istituito, il comitato dei rischi, abbiano adeguato accesso alle informazioni relative alla situazione di rischio dell'ente e, se necessario e opportuno, alla funzione di gestione dei rischi e alla consulenza di esperti esterni. L'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e, qualora istituito, il comitato dei rischi, stabiliscono la natura, la quantità, il formato e la frequenza delle informazioni sui rischi che gli devono essere trasmesse. Per sostenere la realizzazione di politiche e prassi di remunerazione sane, il comitato dei rischi esamina, fatti salvi i compiti del comitato per le remunerazioni, se gli incentivi forniti dal sistema di remunerazione tengono conto dei rischi, del capitale, della liquidità, nonché della probabilità e della tempistica degli utili. 5.   Gli Stati membri assicurano, conformemente al requisito di proporzionalità stabilito all', paragrafo 2, della direttiva 2006/73/CE della Commissione (30), che gli enti si dotino di una funzione di gestione dei rischi indipendente dalle funzioni operative e che questa disponga nella misura necessaria di autorità, peso, risorse e accesso all'organo di gestione. Gli Stati membri garantiscono che la funzione di gestione dei rischi assicuri che tutti i rischi materiali siano individuati, misurati e adeguatamente segnalati. Essi garantiscono altresì che la funzione di gestione dei rischi partecipi attivamente alla definizione della strategia dell'ente in materia di rischi e in tutte le decisioni fondamentali di gestione dei rischi e che possa fornire una visione completa dell'intera gamma di rischi cui l'ente è esposto. Se necessario, gli Stati membri garantiscono che la funzione di gestione dei rischi possa riferire direttamente all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, indipendentemente dall'alta dirigenza, e possa sollevare preoccupazioni e avvisare detto organo, ove opportuno, qualora un'evoluzione specifica dei rischi interessi o possa interessare l'ente, lasciando impregiudicate le responsabilità dell'organo di gestione nelle sue funzioni di supervisione strategica e/o di gestione conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013. Il capo della funzione di gestione dei rischi è un alto dirigente indipendente cui sono attribuite responsabilità distinte per la funzione di gestione dei rischi. Quando la natura, l'ampiezza e la complessità delle attività dell'ente non giustificano la nomina di una persona appositamente incaricata, un'altra persona di grado elevato in seno all'ente può esercitare tale funzione, purché non vi siano conflitti di interesse. Il capo della funzione di gestione dei rischi non può essere rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e, se necessario, può avere accesso diretto all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica. L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 2006/73/CE alle imprese di investimento.
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