Art. 75
Vigilanza sulle politiche di remunerazione
In vigore dal 26 giu 2013
Vigilanza sulle politiche di remunerazione
1. Le autorità competenti raccolgono le informazioni comunicate in base ai criteri per la divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettere g), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le usano per confrontare le tendenze e le prassi di remunerazione. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE,
2. L'ABE emana orientamenti su politiche di remunerazione sane che rispettino i principi stabiliti agli articoli da 92 a 95. Gli orientamenti tengono conto dei principi per sane politiche di remunerazione enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (29).
L'AESFEM coopera strettamente con l'ABE al fine di elaborare orientamenti sulle politiche di remunerazione per le categorie di personale che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento e all'esercizio delle attività di investimento ai sensi dell', paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE.
L'ABE utilizza le informazioni ottenute dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 1 per effettuare un'analisi comparativa delle tendenze e delle prassi di remunerazione a livello dell'Unione.
3. Le autorità competenti raccolgono informazioni concernenti il numero delle persone fisiche per ente che sono retribuite con 1 milione di EUR o più per esercizio finanziario, nella fascia di remunerazione di 1 milione di EUR, comprese le responsabilità professionali, le aree di attività interessate e i principali elementi di stipendio, bonus, gratifiche a lungo termine e versamenti pensionistici. Tali informazioni sono trasmesse all'ABE, che le pubblica su base aggregata per Stato membro di origine in un formato comune di presentazione. L'ABE può predisporre orientamenti volti a facilitare l'attuazione del presente paragrafo e a garantire la coerenza delle informazioni raccolte.
Storico versioni
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