Art. 74 · Governance interna e piani di risanamento e risoluzione

Art. 74

Governance interna e piani di risanamento e risoluzione

In vigore dal 26 giu 2013
Governance interna e piani di risanamento e risoluzione 1.   Gli enti sono dotati di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura dell'organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio. 2.   I dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 devono essere completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei rischi inerenti al modello imprenditoriale e alle attività dell'ente. Si tiene conto dei criteri tecnici stabiliti negli articoli da 76 a 95. 3.   L'ABE emana orientamenti in merito ai dispositivi, ai processi e ai meccanismi di cui al paragrafo 1, conformemente al paragrafo 2. 4.   Le autorità competenti assicurano che siano posti in essere piani di risanamento per il ripristino della situazione finanziaria di un ente a seguito di un significativo deterioramento, nonché piani di risoluzione. Conformemente al principio di proporzionalità, gli obblighi, per un ente, di elaborare, mantenere e aggiornare piani di risanamento e, per l'autorità di risoluzione previa consultazione dell'autorità competente, di elaborare piani di risoluzione, possono essere ridotti se, previa consultazione dell'autorità macroprudenziale nazionale, le autorità competenti ritengono che il fallimento di uno specifico ente dovuto, tra l'altro, alle sue dimensioni, al suo modello imprenditoriale o alla sua interconnessione con altri enti, o con il sistema finanziario in generale, non avrà un effetto negativo sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento. Gli enti cooperano strettamente con le autorità di risoluzione e forniscono loro tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l'elaborazione di piani di risoluzione praticabili che presentino opzioni per la risoluzione ordinata degli enti in caso di fallimento, conformemente al principio di proporzionalità. Conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha la facoltà di partecipare e contribuire all'elaborazione e al coordinamento di piani di risanamento e di risoluzione efficaci e coerenti. A tale riguardo, l'ABE è informata e ha la facoltà di partecipare alle riunioni relative all'elaborazione e al coordinamento dei piani di risanamento e di risoluzione. Qualora si svolgano tali riunioni o attività, l'ABE è pienamente informata, in anticipo, dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da prendere in considerazione.
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