Art. 71
Segnalazione delle violazioni
In vigore dal 26 giu 2013
Segnalazione delle violazioni
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
a)
procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;
b)
la protezione adeguata dei dipendenti degli enti che segnalano violazioni commesse all'interno dell'ente almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;
c)
la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente alla direttiva 95/46/CE;
d)
norme chiare che assicurano che la riservatezza sia garantita in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse all'interno dell'ente, salvo che la comunicazione di tali informazioni non sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.
3. Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.
Tale canale può essere fornito anche mediante dispositivi previsti dalle parti sociali. Si applica la medesima protezione di quella prevista al paragrafo 2, lettere b), c) e d).
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