Art. 70 · Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti

Art. 70

Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti

In vigore dal 26 giu 2013
Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o di altra misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo di una persona giuridica o dal reddito annuo di una persona fisica; d) l'importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati; e) le perdite subite dai terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate; f) il livello di cooperazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
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