Art. 69 · Scambio di informazioni sulle sanzioni e mantenimento di una banca dati centrale da parte dell'ABE

Art. 69

Scambio di informazioni sulle sanzioni e mantenimento di una banca dati centrale da parte dell'ABE

In vigore dal 26 giu 2013
Scambio di informazioni sulle sanzioni e mantenimento di una banca dati centrale da parte dell'ABE 1.   Fatto salvo il rispetto degli obblighi di segreto professionale di cui all', paragrafo 1, le autorità competenti informano l'ABE di tutte le sanzioni amministrative, compresi tutti i divieti permanenti, applicate a norma degli , compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito. L'ABE mantiene una banca dati centrale delle sanzioni amministrative che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. La banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse. 2.   Quando un'autorità competente valuta l'onorabilità ai fini dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 1, e dell', essa consulta la banca dati ABE delle sanzioni amministrative. Nel caso in cui vi sia un cambiamento di status o un ricorso abbia successo, l'ABE, su richiesta delle autorità competenti, cancella o aggiorna le relative voci della banca dati. 3.   Le autorità competenti controllano, conformemente al diritto nazionale, l'esistenza di una pertinente condanna nel casellario giudiziario della persona interessata. A tal fine, lo scambio di informazioni avviene conformemente alla decisione 2009/316/GAI e alla decisione quadro 2009/315/GAI, così come attuate nel diritto nazionale. 4.   L'ABE mantiene un sito web con i collegamenti alla pubblicazione delle sanzioni amministrative di ciascuna autorità competente ai sensi dell' e indica il periodo per il quale ciascuno Stato membro pubblica le sanzioni amministrative.
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