Art. 6 · Cooperazione nell'ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria

Art. 6

Cooperazione nell'ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria

In vigore dal 26 giu 2013
Cooperazione nell'ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria Nell'esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti e prassi di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine, gli Stati membri assicurano che: a) conformemente al principio di leale cooperazione previsto all', paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le autorità competenti, in qualità di parti del sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni adeguate e affidabili con le altre parti del SEVIF; b) le autorità competenti partecipino alle attività dell'ABE e, se del caso, ai collegi delle autorità di vigilanza; c) le autorità competenti facciano tutto il possibile per attenersi agli orientamenti e alle raccomandazioni emanati dall'ABE conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010 e per rispondere alle segnalazioni e raccomandazioni elaborate dal CERS a norma dell' del regolamento (UE) n. 1092/2010; d) la competenti autorità cooperino strettamente con il CERS; e) i mandati nazionali conferiti alle autorità competenti non impediscano l'esercizio delle loro funzioni in quanto membri dell'ABE, ove opportuno, del CERS o ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.
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