Art. 58 · Trasmissione di informazioni riguardanti gli aspetti monetari, di garanzia dei depositi, sistemici e di pagamento

Art. 58

Trasmissione di informazioni riguardanti gli aspetti monetari, di garanzia dei depositi, sistemici e di pagamento

In vigore dal 26 giu 2013
Trasmissione di informazioni riguardanti gli aspetti monetari, di garanzia dei depositi, sistemici e di pagamento 1.   Le disposizioni del presente capo non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni: a) banche centrali del SEBC e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, ivi inclusa la gestione della politica monetaria e la relativa regolazione della liquidità, la sorveglianza sui sistemi dei pagamenti, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario; b) i sistemi di tutela contrattuale o istituzionale di cui all', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; c) se opportuno, altre autorità pubbliche incaricate della sorveglianza sui sistemi dei pagamenti; d) il CERS, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ("AEAP"), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), e l'AESFEM, quando tali informazioni sono pertinenti per l'esercizio delle loro funzioni a norma dei regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. Gli Stati membri adottano misure adeguate a rimuovere gli ostacoli che impediscano alle autorità competenti di trasmettere le informazioni conformemente al primo comma. 2.   Il presente capo non osta a che le autorità o gli organismi di cui al paragrafo 1 comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini dell'. 3.   Le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 1. 4.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che, nelle situazioni di emergenza di cui all', paragrafo 1, le autorità competenti comunichino senza indugio informazioni alle banche centrali del SEBC qualora queste informazioni siano pertinenti per l'esercizio delle loro funzioni di legge, in particolare la gestione della politica monetaria e la relativa regolazione della liquidità, la sorveglianza sui sistemi dei pagamenti, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS qualora tali informazioni siano pertinenti per l'esercizio delle sue funzioni di legge.
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