Art. 54 · Utilizzo delle informazioni riservate

Art. 54

Utilizzo delle informazioni riservate

In vigore dal 26 giu 2013
Utilizzo delle informazioni riservate L'autorità competente che riceve informazioni riservate a norma dell' se ne serve soltanto nell'esercizio delle sue funzioni e unicamente per i seguenti scopi: a) per controllare che siano soddisfatte le condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e per facilitare il monitoraggio, su base individuale o consolidata, delle condizioni di esercizio di tale attività, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio della liquidità, della solvibilità, delle grandi esposizioni, delle procedure amministrative e contabili e dei meccanismi di controllo interno; b) per irrogare sanzioni; c) per i ricorsi contro una decisione dell'autorità competente, ivi compresi i procedimenti giudiziari a norma dell'; d) nell'ambito di procedimenti giudiziari a norma di disposizioni speciali previste dal diritto dell'Unione nel settore degli enti creditizi.
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