Art. 54
Utilizzo delle informazioni riservate
In vigore dal 26 giu 2013
Utilizzo delle informazioni riservate
L'autorità competente che riceve informazioni riservate a norma dell' se ne serve soltanto nell'esercizio delle sue funzioni e unicamente per i seguenti scopi:
a)
per controllare che siano soddisfatte le condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e per facilitare il monitoraggio, su base individuale o consolidata, delle condizioni di esercizio di tale attività, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio della liquidità, della solvibilità, delle grandi esposizioni, delle procedure amministrative e contabili e dei meccanismi di controllo interno;
b)
per irrogare sanzioni;
c)
per i ricorsi contro una decisione dell'autorità competente, ivi compresi i procedimenti giudiziari a norma dell';
d)
nell'ambito di procedimenti giudiziari a norma di disposizioni speciali previste dal diritto dell'Unione nel settore degli enti creditizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:36:oj#art-54