Art. 52 · Controllo in loco e ispezione delle succursali stabilite in un altro Stato membro

Art. 52

Controllo in loco e ispezione delle succursali stabilite in un altro Stato membro

In vigore dal 26 giu 2013
Controllo in loco e ispezione delle succursali stabilite in un altro Stato membro 1.   Gli Stati membri ospitanti prevedono che, qualora un ente autorizzato in un altro Stato membro eserciti la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, possano procedere esse stesse, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, al controllo in loco delle informazioni di cui all' e all'ispezione di tali succursali. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono ugualmente fare ricorso, per l'ispezione delle succursali, a una delle altre procedure stabilite all'. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno il potere di effettuare caso per caso controlli in loco e ispezioni sulle attività svolte dalle succursali di enti nel loro territorio e di chiedere informazioni ad una succursale sulle sue attività e a fini di vigilanza, ove lo ritengano rilevante per la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante. Prima di effettuare tali controlli e ispezioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante consultano le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Dopo tali controlli e ispezioni le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine le informazioni ottenute e le risultanze pertinenti per la valutazione del rischio dell'ente o per la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono debitamente conto di tali informazioni e di tali risultanze nel fissare il loro programma di revisione prudenziale di cui all', tenendo anche conto della stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante. 4.   I controlli in loco e le ispezioni delle succursali sono svolte conformemente alla normativa dello Stato membro nel quale il controllo o l'ispezione sono effettuati.
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