Art. 50 · Cooperazione in materia di vigilanza

Art. 50

Cooperazione in materia di vigilanza

In vigore dal 26 giu 2013
Cooperazione in materia di vigilanza 1.   Per vigilare sull'attività degli enti che operano, segnatamente attraverso una succursale, in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è ubicata la loro sede centrale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il monitoraggio degli enti, in particolare in materia di liquidità, di solvibilità, di garanzia dei depositi, di limiti delle grandi esposizioni, di altri fattori tali da influenzare il rischio sistemico posto dall'ente, di procedure amministrative e contabili e di meccanismi di controllo interno. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine forniscono immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni e le risultanze relative alla vigilanza sulla liquidità, conformemente alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013 e al titolo VII, capo 3, della presente direttiva, per le attività effettuate dall'ente tramite le sue succursali, nella misura in cui dette informazioni e risultanze siano rilevanti per la tutela dei depositanti o degli investitori nello Stato membro ospitante. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano immediatamente le autorità competenti di tutti gli Stati membri ospitanti qualora si verifichino tensioni di liquidità o vi sia una ragionevole probabilità che si verifichino. Ciò comprende anche informazioni sulla programmazione e l'attuazione del piano di risanamento e sulle misure di vigilanza prudenziale adottate al riguardo. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano e spiegano su richiesta alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in che modo le informazioni e le risultanze fornite da queste ultime sono state prese in considerazione. Se, a seguito della comunicazione delle informazioni e delle risultanze, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ritengono che le autorità competenti dello Stato membro di origine non abbiano adottato misure adeguate, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, previa informazione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e all'ABE, adottare misure adeguate per evitare ulteriori violazioni al fine di proteggere gli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono forniti servizi o per tutelare la stabilità del sistema finanziario. Se non concordano con le misure che le autorità competenti dello Stato membro ospitante devono adottare, le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono rinviare la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora agisca conformemente a tale articolo, l'ABE adotta una decisione entro un mese. 5.   Le autorità competenti possono rinviare all'ABE le situazioni in cui la richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fatto salvo l'articolo 258 TFUE, in tali situazioni l'ABE può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall' del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo in merito allo scambio di informazioni a norma del presente articolo di propria iniziativa, conformemente all', paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento. 6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni di cui al presente articolo. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 7.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per gli obblighi di scambio delle informazioni che possono facilitare il monitoraggio degli enti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. 8.   L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 6 e 7 entro il 1o gennaio 2014.
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