Art. 49
Competenza delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante
In vigore dal 26 giu 2013
Competenza delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante
1. La vigilanza prudenziale sull'ente, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù degli , spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza dell'autorità dello Stato membro ospitante.
2. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione della vigilanza su base consolidata.
3. Le misure adottate dallo Stato membro ospitante non comportano un trattamento discriminatorio o restrittivo fondato sul fatto che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.
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