Art. 48
Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in materia di vigilanza su base consolidata
In vigore dal 26 giu 2013
Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in materia di vigilanza su base consolidata
1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di applicazione della vigilanza su base consolidata dei seguenti enti:
a)
enti la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo;
b)
enti situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia la sede centrale nell'Unione.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire che:
a)
le autorità competenti degli Stati membri siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista situati nell'Unione, che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in un paese terzo, o che vi detengono una partecipazione,
b)
le autorità di vigilanza dei paesi terzi siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza sulle imprese madri la cui sede centrale si trova sul loro territorio, che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in uno o più Stati membri, o che vi detengono partecipazioni; e
c)
l'ABE sia in grado di ottenere dalle autorità competenti degli Stati membri le informazioni ricevute dalle autorità nazionali dei paesi terzi conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. Fatto salvo l'articolo 218 TFUE, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.
4. L'ABE assiste la Commissione ai fini del presente articolo conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
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