Art. 47 · Notifica relativa alle succursali di paesi terzi e condizioni di accesso per gli enti creditizi che possiedono tali succursali

Art. 47

Notifica relativa alle succursali di paesi terzi e condizioni di accesso per gli enti creditizi che possiedono tali succursali

In vigore dal 26 giu 2013
Notifica relativa alle succursali di paesi terzi e condizioni di accesso per gli enti creditizi che possiedono tali succursali 1.   Gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un paese terzo, quando inizino o continuino ad esercitare la propria attività, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale nell'Unione. 2.   Le autorità competenti notificano alla Commissione, all'ABE e al comitato bancario europeo istituito dalla decisione della Commissione 2004/10/CE (23) tutte le autorizzazioni per succursali concesse ad enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo. 3.   L'Unione può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni che accordano alle succursali di un ente creditizio avente la propria sede centrale in un paese terzo il medesimo trattamento su tutto il territorio dell'Unione.
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