Art. 46 · Pubblicità

Art. 46

Pubblicità

In vigore dal 26 giu 2013
Pubblicità Il presente capo non osta a che gli enti creditizi con sede centrale in un altro Stato membro facciano pubblicità ai servizi da essi offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino eventuali norme che regolino la forma e il contenuto di tale pubblicità per motivi di interesse generale.
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