Art. 40 · Obblighi di segnalazione

Art. 40

Obblighi di segnalazione

In vigore dal 26 giu 2013
Obblighi di segnalazione Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio. Tali relazioni sono richieste solo a fini informativi o statistici, per l'applicazione dell', paragrafo 1, o a fini di vigilanza conformemente al presente capo. Esse sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono in particolare richiedere informazioni dagli enti creditizi di cui al primo comma che consentano alle autorità stesse di valutare se una succursale sia significativa ai sensi dell', paragrafo 1.
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