Art. 4
Designazione e poteri delle autorità competenti
In vigore dal 26 giu 2013
Designazione e poteri delle autorità competenti
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare le funzioni e le attribuzioni previste dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013. Essi ne informano la Commissione e l'ABE, indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni e delle attribuzioni.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti vigilino sulle attività degli enti e, se del caso, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista, per accertare che essi rispettino gli obblighi imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare se gli enti e, se del caso, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista ottemperino ai requisiti di cui al paragrafo 2 e per indagare su eventuali violazioni di tali requisiti.
4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell'indipendenza necessari all'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza prudenziale, alle indagini e alle sanzioni di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013.
5. Gli Stati membri prescrivono che gli enti comunichino alle autorità competenti dello Stato membro d'origine tutte le informazioni necessarie per accertare che le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 siano rispettate. Gli Stati membri garantiscono altresì che i processi interni di controllo e le procedure amministrative e contabili degli enti consentano di controllare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni.
6. Gli Stati membri assicurano che gli enti registrino tutte le loro operazioni e documentino i sistemi e processi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 in maniera tale che le autorità competenti siano in grado in ogni momento di controllare il rispetto della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.
7. Gli Stati membri assicurano che le funzioni di vigilanza a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 ed eventuali altre funzioni delle autorità competenti siano separate e indipendenti dalle funzioni connesse alla risoluzione. Essi ne informano la Commissione e l'ABE, indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni stesse.
8. Gli Stati membri assicurano che, qualora autorità diverse dalle autorità competenti abbiano il potere di risoluzione, tali altre autorità cooperino strettamente e si consultino con le autorità competenti riguardo alla preparazione dei piani di risoluzione.
Storico versioni
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