Art. 37 · Informazioni sui rifiuti

Art. 37

Informazioni sui rifiuti

In vigore dal 26 giu 2013
Informazioni sui rifiuti Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il numero e la natura dei casi in cui si sia verificato un rifiuto di comunicare informazioni ai sensi dell' e dell', paragrafo 3.
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