Art. 36 · Inizio delle attività

Art. 36

Inizio delle attività

In vigore dal 26 giu 2013
Inizio delle attività 1.   Prima che la succursale dell'ente creditizio avvii le attività, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dispongono di un periodo di due mesi dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all' per predisporre la vigilanza sull'ente creditizio conformemente al capo 4 e per indicare, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, tali attività sono esercitate nello Stato membro ospitante. 2.   La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio da parte di tali autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1. 3.   In caso di modifica di una delle informazioni comunicate a norma dell', paragrafo 2, lettere b), c) o d), l'ente creditizio notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima di procedere al cambiamento al fine di permettere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine di adottare una decisione a seguito di una notifica ai sensi dell', e le autorità competenti dello Stato membro ospitante possano adottare la decisione che fissa le condizioni della modifica ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 4.   Per le succursali che hanno iniziato l'attività, secondo le disposizioni dello Stato membro ospitante, prima del 1o gennaio 1993, si presume che esse siano già state oggetto delle procedure stabilite all' e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ad esse si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 1993, il paragrafo 3 del presente articolo, gli e il capo 4. 5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare ai sensi del presente articolo. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per tale notifica. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. 7.   L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 5 e 6 entro il 1 gennaio 2014.
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