Art. 33 · Enti creditizi

Art. 33

Enti creditizi

In vigore dal 26 giu 2013
Enti creditizi Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio conformemente all', all', paragrafi 1, 2 e 3, all', paragrafi 1 e 2, e agli articoli da 40 a 46, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante la prestazione di servizi, da tutti gli enti creditizi autorizzati e controllati dalle autorità competenti di un altro Stato membro, sempre che tali attività siano coperte dall'autorizzazione.
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