Art. 31 · Copertura per le imprese non autorizzate a detenere denaro o titoli della clientela

Art. 31

Copertura per le imprese non autorizzate a detenere denaro o titoli della clientela

In vigore dal 26 giu 2013
Copertura per le imprese non autorizzate a detenere denaro o titoli della clientela 1.   La copertura per le imprese di cui all', paragrafo 1, punto 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 assume una delle seguenti forme: a) un capitale iniziale di 50 000 EUR; b) un'assicurazione per la responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio dell'Unione o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 1 000 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1 500 000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo; c) una combinazione di capitale iniziale e di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quello di cui alla lettera a) o alla lettera b). La Commissione rivede periodicamente gli importi di cui al primo comma. 2.   Quando un'impresa di cui all', paragrafo 1, punto 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 è registrata anche ai sensi della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (22), essa soddisfa i requisiti di cui all', paragrafo 3, di tale direttiva e ha una copertura in una delle seguenti forme: a) un capitale iniziale di 25 000 EUR; b) un'assicurazione per la responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio dell'Unione o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 500 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 750 000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo; c) una combinazione di capitale iniziale e di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quello di cui alle lettere a) o b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-31