Art. 30 · Capitale iniziale delle imprese locali

Art. 30

Capitale iniziale delle imprese locali

In vigore dal 26 giu 2013
Capitale iniziale delle imprese locali Il capitale iniziale delle imprese locali è pari a 50 000 EUR se si tratta di imprese che beneficiano della libertà di stabilimento o prestano servizi ai sensi degli della direttiva 2004/39/CE.
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