Art. 27
Criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata
In vigore dal 26 giu 2013
Criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata
Per stabilire se sono soddisfatti i criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata di cui agli , sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli della direttiva 2004/109/CE, e le relative condizioni di aggregazione stabilite all', paragrafi 4 e 5, della predetta direttiva.
Per stabilire se sono soddisfatti i criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata di cui all', gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da enti derivanti dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all'allegato I, sezione A, punto 6, della direttiva 2004/39/CE, a condizione che tali diritti non siano esercitati o utilizzati altrimenti per intervenire nella gestione dell'emittente e che siano ceduti entro un anno dall'acquisizione.
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