Art. 27 · Criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata

Art. 27

Criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata

In vigore dal 26 giu 2013
Criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata Per stabilire se sono soddisfatti i criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata di cui agli , sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli della direttiva 2004/109/CE, e le relative condizioni di aggregazione stabilite all', paragrafi 4 e 5, della predetta direttiva. Per stabilire se sono soddisfatti i criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata di cui all', gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da enti derivanti dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all'allegato I, sezione A, punto 6, della direttiva 2004/39/CE, a condizione che tali diritti non siano esercitati o utilizzati altrimenti per intervenire nella gestione dell'emittente e che siano ceduti entro un anno dall'acquisizione.
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