Art. 21
Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale
In vigore dal 26 giu 2013
Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale
1. Le autorità competenti possono derogare agli obblighi stabiliti agli e all', paragrafo 1, della presente direttiva, con riguardo agli enti creditizi di cui all' del regolamento (UE) n. 575/2013, conformemente alle condizioni ivi stabilite.
Gli Stati membri possono mantenere il diritto nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione di tale deroga, purché non confligga con la presente direttiva o con il regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Qualora le autorità competenti applichino la deroga di cui al paragrafo 1, gli , l', paragrafi da 1 a 3, e gli articoli da 39 a 46, il titolo VII, capo 2, sezione II e il titolo VII, capo 4, si applicano all'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti affiliati.
Storico versioni
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