Art. 162
Recepimento
In vigore dal 26 giu 2013
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro 31 dicembre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere da 31 dicembre 2013.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Qualora i documenti a corredo della notifica delle misure di recepimento forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità delle misure di recepimento con determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell'ABE ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento e sull'attuazione di tali disposizioni e della presente direttiva.
2. In deroga al paragrafo 1, il titolo VII, capo 4, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
3. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la conformità con l', paragrafo 1, lettera g), impongono agli enti di applicare i principi ivi stabiliti alla remunerazione versata per servizi resi o prestazioni fornite dal 2014 in poi, a prescindere dal fatto che siano dovute in base a contratti conclusi prima o dopo il 31 dicembre 2013.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
5. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l' si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. Gli Stati membri attuano l', paragrafo 4, a decorrere dal 1o gennaio 2016 secondo le seguenti modalità:
a)
25 % della riserva per i G-SII, fissata conformemente all', paragrafo 4, nel 2016;
b)
50 % della riserva per i G-SII, fissata conformemente all', paragrafo 4, nel 2017;
c)
75 % della riserva per i G-SII, fissata conformemente all', paragrafo 4, nel 2018; e
d)
100 % della riserva per i G-SII, fissata conformemente all', paragrafo 4, nel 2019.
6. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l' si applica a decorrere da 31 dicembre 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:36:oj#art-162