Art. 16 · Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri

Art. 16

Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri

In vigore dal 26 giu 2013
Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri 1.   Prima di concedere un'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta le autorità competenti di un altro Stato membro ove l'ente creditizio: a) è una filiazione di un ente creditizio autorizzato in detto altro Stato membro; b) è una filiazione dell'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in detto altro Stato membro; c) è controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un ente creditizio autorizzato in detto altro Stato membro. 2.   Prima di concedere un'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta l'autorità competente che è responsabile della vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle imprese di investimento nello Stato membro interessato dove l'ente creditizio: a) è una filiazione di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione; b) è una filiazione dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione; c) è controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione. 3.   Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei membri dell'organo di gestione partecipanti alla gestione di un'altra entità dello stesso gruppo. Esse si scambiano tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei membri dell'organo di gestione che siano pertinenti sia ai fini della concessione di un'autorizzazione sia per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.
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