Art. 159 · Controlli in loco

Art. 159

Controlli in loco

In vigore dal 26 giu 2013
Controlli in loco 1.   Gli Stati membri ospitanti stabiliscono che, se un ente autorizzato in un altro Stato membro esercita la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine possano, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, procedere esse stesse, o tramite un intermediario, a controlli in loco delle informazioni di cui all'. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono ugualmente fare ricorso, per tale controllo in loco delle succursali, a una delle altre procedure stabilite all'. 3.   I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere a controlli in loco delle succursali stabilite nel loro territorio nell'esercizio delle responsabilità derivanti dalla presente direttiva.
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