Art. 157 · Cooperazione in materia di vigilanza

Art. 157

Cooperazione in materia di vigilanza

In vigore dal 26 giu 2013
Cooperazione in materia di vigilanza Per vigilare sull'attività degli enti che operano, segnatamente attraverso una succursale, in uno o più Stati membri diversi da quello della loro sede centrale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si scambiano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il controllo di tali enti, in particolare in materia di liquidità, solvibilità, garanzia dei depositi, limitazione delle grandi esposizioni, procedure amministrative e contabili e meccanismi di controllo interno.
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