Art. 157
Cooperazione in materia di vigilanza
In vigore dal 26 giu 2013
Cooperazione in materia di vigilanza
Per vigilare sull'attività degli enti che operano, segnatamente attraverso una succursale, in uno o più Stati membri diversi da quello della loro sede centrale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si scambiano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il controllo di tali enti, in particolare in materia di liquidità, solvibilità, garanzia dei depositi, limitazione delle grandi esposizioni, procedure amministrative e contabili e meccanismi di controllo interno.
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