Art. 156 · Vigilanza sulla liquidità

Art. 156

Vigilanza sulla liquidità

In vigore dal 26 giu 2013
Vigilanza sulla liquidità In attesa di un coordinamento ulteriore, lo Stato membro ospitante rimane incaricato, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro d'origine, della vigilanza sulla liquidità delle succursali dell'ente creditizio. Fatte salve le misure necessarie al rafforzamento del sistema monetario europeo, lo Stato membro ospitante resta altresì esclusivo responsabile per le misure derivanti dall'attuazione della sua politica monetaria. Tali misure non comportano un trattamento discriminatorio o restrittivo fondato sul fatto che l'ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.
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