Art. 155 · Responsabilità

Art. 155

Responsabilità

In vigore dal 26 giu 2013
Responsabilità 1.   La vigilanza prudenziale su un ente, compresa quella sulle attività che esso esercita conformemente agli , spetta alle autorità competenti dello Stato membro di origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che attribuiscono una responsabilità alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. 2.   Il paragrafo 1 non osta all'applicazione della vigilanza su base consolidata a norma della presente direttiva. 3.   Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti di uno Stato membro considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili in un dato momento.
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