Art. 144 · Obblighi specifici di informativa

Art. 144

Obblighi specifici di informativa

In vigore dal 26 giu 2013
Obblighi specifici di informativa 1.   Ai fini della parte cinque del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti pubblicano le seguenti informazioni: a) i criteri e le metodologie generali adottati per verificare l'osservanza degli articoli da 405 a 409 del regolamento (UE) n. 575/2013; b) fatte salve le disposizioni di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, la descrizione sintetica del risultato della revisione prudenziale e la descrizione delle misure imposte nei casi di inosservanza degli articoli da 405 a 409 del regolamento (UE) n. 575/2013, rilevati su base annuale. 2.   Le autorità competenti di uno Stato membro che si avvalgono della facoltà di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, pubblicano le seguenti informazioni: a) i criteri utilizzati per determinare se non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività; b) il numero degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il numero di questi enti che hanno filiazioni in un paese terzo; c) su base aggregata per lo Stato membro: i) l'ammontare totale dei fondi propri su base consolidata dell'ente impresa madre in uno Stato membro che si avvale della facoltà di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 detenuti in filiazioni in un paese terzo; ii) la percentuale dell'ammontare totale dei fondi propri su base consolidata dell'ente impresa madre nello Stato membro che si avvale della facoltà di cui all', paragrafo 3, di tale regolamento costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo; iii) la percentuale dell'ammontare totale dei fondi propri fissato a norma dell' di tale regolamento su base consolidata dell'ente impresa madre nello Stato membro che si avvale della facoltà di cui all', paragrafo 3, di tale regolamento costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo. 3.   L'autorità competente che si avvale della facoltà di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 pubblica le seguenti informazioni: a) i criteri applicati per determinare se non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività; b) il numero degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il numero di questi enti che hanno filiazioni in un paese terzo; c) su base aggregata per lo Stato membro: i) l'ammontare totale dei fondi propri degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 detenuti in filiazioni in un paese terzo; ii) la percentuale dell'ammontare totale dei fondi propri degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo; iii) la percentuale dell'ammontare totale dei fondi propri, fissato a norma dell' del regolamento (UE) n. 575/2013, degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all', paragrafo 1, di tale regolamento costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo.
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