Art. 143 · Obblighi generali di informativa

Art. 143

Obblighi generali di informativa

In vigore dal 26 giu 2013
Obblighi generali di informativa 1.   Le autorità competenti pubblicano le seguenti informazioni: a) i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro in materia di regolamentazione prudenziale; b) le modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste dal diritto dell'Unione; c) i criteri generali e le metodologie che utilizzano per la revisione e la valutazione di cui all'; d) fatte salve le disposizioni stabilite al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e gli della direttiva 2004/39/CE, dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'attuazione del quadro prudenziale in ciascuno Stato membro, tra cui il numero e la natura delle misure di vigilanza adottate conformemente all', paragrafo 1, lettera a), e delle sanzioni amministrative imposte conformemente all'. 2.   Le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 sono tali da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti dei vari Stati membri. Le informazioni sono pubblicate in un formato comune e aggiornate regolarmente. Esse sono accessibili presso un'unica ubicazione elettronica. 3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare il formato, la struttura, l'elenco di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al paragrafo 1. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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