Art. 143
Obblighi generali di informativa
In vigore dal 26 giu 2013
Obblighi generali di informativa
1. Le autorità competenti pubblicano le seguenti informazioni:
a)
i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro in materia di regolamentazione prudenziale;
b)
le modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste dal diritto dell'Unione;
c)
i criteri generali e le metodologie che utilizzano per la revisione e la valutazione di cui all';
d)
fatte salve le disposizioni stabilite al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e gli della direttiva 2004/39/CE, dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'attuazione del quadro prudenziale in ciascuno Stato membro, tra cui il numero e la natura delle misure di vigilanza adottate conformemente all', paragrafo 1, lettera a), e delle sanzioni amministrative imposte conformemente all'.
2. Le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 sono tali da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti dei vari Stati membri. Le informazioni sono pubblicate in un formato comune e aggiornate regolarmente. Esse sono accessibili presso un'unica ubicazione elettronica.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare il formato, la struttura, l'elenco di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al paragrafo 1.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:36:oj#art-143