Art. 142
Piano di conservazione del capitale
In vigore dal 26 giu 2013
Piano di conservazione del capitale
1. Nel caso in cui non soddisfi il requisito combinato di riserva di capitale, un ente elabora un piano di conservazione del capitale e lo trasmette all'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ha accertato il mancato rispetto del requisito, a meno che l'autorità competente non autorizzi un termine più lungo fino a dieci giorni.
Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente creditizio, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione.
2. Il piano di conservazione del capitale include quanto segue:
a)
le stime delle costi e dei ricavi e uno stato patrimoniale previsionale;
b)
le misure per aumentare i coefficienti patrimoniali dell'ente;
c)
un piano e un calendario per aumentare i fondi propri finalizzato a soddisfare pienamente il requisito combinato di riserva di capitale;
d)
ogni altra informazione che l'autorità competente ritenga necessaria per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 3.
3. L'autorità competente valuta il piano di conservazione del capitale e lo approva solo se ritiene che se applicato esso potrà ragionevolmente consentire di conservare o di raccogliere capitale sufficiente per permettere all'ente di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale cui è soggetto entro un periodo di tempo che l'autorità competente considera adeguato.
4. Se l'autorità competente non approva il piano di conservazione del capitale conformemente al paragrafo 3, essa impone una o entrambe delle misure seguenti:
a)
impone all'ente di aumentare i fondi propri a un determinato livello entro un determinato termine;
b)
si avvale dei poteri di cui all' per imporre limiti alle distribuzioni più rigorosi di quelli previsti all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:36:oj#art-142