Art. 140 · Calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente

Art. 140

Calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente

In vigore dal 26 giu 2013
Calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente 1.   Il coefficiente anticiclico specifico dell'ente consiste nella media ponderata dei coefficienti anticiclici che sono applicati nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell'ente, ovvero che sono applicati ai fini del presente articolo ai sensi dell', paragrafo 2 o 3. Ai fini del calcolo della media ponderata di cui al primo comma, gli Stati membri impongono agli enti di applicare, per ciascun coefficiente anticiclico applicabile, il totale dei loro requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito, determinato conformemente alla parte tre, titoli II e IV, del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo alle esposizioni creditizie rilevanti nel territorio in questione, diviso per il totale dei loro requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito relativo a tutte le loro esposizioni creditizie rilevanti. 2.   Se, conformemente all', paragrafo 4, un'autorità designata fissa un coefficiente anticiclico ad un livello superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri assicurano che con riferimento alle esposizioni creditizie rilevanti situate nello Stato membro dell'autorità designata ("Stato membro A") si applichino i seguenti coefficienti ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, compreso, ove pertinente, ai fini del calcolo dell'elemento del patrimonio consolidato che riguarda l'ente in questione: a) gli enti autorizzati a livello nazionale applicano il predetto coefficiente superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio; b) gli enti che sono autorizzati in un altro Stato membro applicano un coefficiente anticiclico del 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, se l'autorità designata nello Stato membro in cui sono stati autorizzati non ha riconosciuto il coefficiente superiore al 2,5 % conformemente all', paragrafo 1; c) gli enti autorizzati in un altro Stato membro applicano il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata nello Stato membro A, se l'autorità designata nello Stato membro in cui sono stati autorizzati ha riconosciuto il coefficiente conformemente all'. 3.   Se il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità pertinente del paese terzo per un paese terzo supera il 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri assicurano che con riferimento alle esposizioni creditizie rilevanti situate in tale paese terzo si applichino i seguenti coefficienti ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, compreso, se pertinente, ai fini del calcolo dell'elemento del patrimonio consolidato riguardante l'ente in questione: a) gli enti applicano un coefficiente anticiclico del 2,5 % dell'esposizione complessiva al rischio se l'autorità designata nello Stato membro in cui sono stati autorizzati non ha riconosciuto il coefficiente superiore al 2,5 % conformemente all' , paragrafo 1; b) gli enti applicano il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità pertinente del paese terzo, se l'autorità designata nello Stato membro in cui sono stati autorizzati ha riconosciuto il detto coefficiente conformemente all'. 4.   Tra le esposizioni creditizie rilevanti rientrano tutte le classi di esposizioni diverse da quelle di cui all', lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono soggette: a) ai requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito di cui alla parte tre, titolo II, di tale regolamento; b) nei casi in cui l'esposizione è detenuta nel portafoglio di negoziazione, ai requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio specifico a norma della parte tre, titolo IV, capo 2, di tale regolamento o del rischio incrementale di default e di migrazione a norma della parte tre, titolo IV, capo 5, di tale regolamento; c) se l'esposizione è una cartolarizzazione, ai requisiti in materia di fondi propri di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, di tale regolamento. 5.   Gli enti individuano la localizzazione geografica di un'esposizione creditizia rilevante sulla base delle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente al paragrafo 7. 6.   Ai fini del calcolo richiesto al paragrafo 1: a) il coefficiente anticiclico per uno Stato membro si applica a decorrere dalla data specificata nelle informazioni pubblicate ai sensi dell', paragrafo 7, lettera e), o dell', paragrafo 2, lettera c), se la decisione ha l'effetto di aumentare il coefficiente; b) fatta salva la lettera c), il coefficiente anticiclico per un paese terzo si applica dodici mesi dopo la data in cui è stata comunicata la variazione del coefficiente da parte dell'autorità pertinente del paese terzo, indipendentemente dal fatto che quest'ultima imponga agli enti registrati nel paese terzo di applicare la variazione entro un termine più breve, se la decisione ha l'effetto di aumentare il coefficiente; c) se l'autorità designata nello Stato membro di origine dell'ente fissa il coefficiente anticiclico per un paese terzo ai sensi dell', paragrafi 2 o 3, o riconosce il coefficiente anticiclico per un paese terzo ai sensi dell', detto coefficiente si applica a decorrere dalla data specificata nelle informazioni pubblicate in conformità all', paragrafo 5, lettera c), o all', paragrafo 2, lettera c), se tale decisione ha l'effetto di aumentare il coefficiente; d) il coefficiente anticiclico si applica immediatamente se la decisione ha l'effetto di ridurre il coefficiente. Ai fini della lettera b), una variazione del coefficiente anticiclico per un paese terzo è considerata annunciata il giorno in cui viene pubblicata dall'autorità pertinente del paese terzo conformemente alla normativa nazionale applicabile. 7.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo di identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti di cui al paragrafo 5. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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