Art. 134
Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
In vigore dal 26 giu 2013
Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
1. Altri Stati membri possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato conformemente all' e possono applicare tale coefficiente agli enti autorizzati a livello nazionale con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale coefficiente.
2. Se gli Stati membri riconoscono il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per gli enti autorizzati a livello nazionale, essi informano la Commissione, il CERS, l'ABE e lo Stato membro che fissa tale coefficiente.
3. Nel decidere se riconoscere un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, lo Stato membro tiene conto delle informazioni presentate dallo Stato membro che fissa tale coefficiente conformemente all', paragrafi 11, 12 o 13.
4. Uno Stato membro che fissa un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all' può chiedere al CERS di emanare una raccomandazione di cui all' del regolamento (UE) n. 1092/2010 per lo Stato o gli Stati membri che possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
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