Art. 133 · Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

Art. 133

Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

In vigore dal 26 giu 2013
Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico 1.   Ogni Stato membro può fissare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1 per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore, al fine di prevenire ed attenuare il rischio sistemico o macroprudenziale non ciclico di lungo periodo non previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013, nel senso di un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro designa l'autorità incaricata di fissare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e di definire a quali insiemi di enti si applichi. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata. 3.   Ai fini del paragrafo 1, gli enti possono essere obbligati a detenere, in aggiunta al capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri imposti dall' del regolamento (UE) n. 575/2013, una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico costituita da capitale primario di classe 1 pari almeno all'1 % delle esposizioni alle quali si applica la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente al paragrafo 8 del presente articolo, su base individuale, consolidata o subconsolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, dello stesso regolamento. L'autorità competente o designata pertinente può esigere che gli enti detengano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a livello individuale e a livello consolidato. 4.   Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare l'obbligo di cui al paragrafo 3 per soddisfare i requisiti imposti a norma dell' del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché degli della presente direttiva e ogni altro requisito imposto a norma degli della presente direttiva. Qualora un gruppo che sia stato individuato come ente a rilevanza sistemica che è soggetto a una riserva per i G-SII o gli O-SII su base consolidata conformemente all' sia soggetto altresì a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico su base consolidata conformemente al presente articolo, si applica la riserva più elevata. Qualora un ente sia soggetto su base individuale o subconsolidata a una riserva per gli O-SII conformemente all' e a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente al presente articolo, si applica la più elevata tra le due. 5.   In deroga al paragrafo 4, ove la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applichi con riferimento a tutte le esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale riserva per far fronte al rischio macroprudenziale di tale Stato membro, ma non si applichi con riferimento alle esposizioni al di fuori dello Stato membro, detta riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si cumula con la riserva per gli O-SII o i G-SII applicata conformemente all'. 6.   Ove si applichi il paragrafo 4 e un ente faccia parte di un gruppo o di un sottogruppo cui appartengono un G-SII o un O-SII, ciò non comporta mai che tale ente sia soggetto, su base individuale, a un requisito combinato di riserva inferiore alla somma della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica e della più elevata tra la riserva per gli O-SII e la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a esso su base individuale. 7.   Ove si applichi il paragrafo 5 e un ente faccia parte di un gruppo o di un sottogruppo cui appartengono un G-SII o un O-SII, ciò non comporta mai che tale ente sia soggetto, su base individuale, a un requisito combinato di riserva inferiore alla somma della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica e della somma della riserva per gli O-SII e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a esso su base individuale. 8.   La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può applicarsi con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale riserva e può altresì applicarsi con riferimento alle esposizioni in paesi terzi. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può altresì applicarsi con riferimento alle esposizioni situate in altri Stati membri, fatti salvi i paragrafi 15 e 18. 9.   La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica a tutti gli enti o a uno o più sottoinsiemi di detti enti rientranti, a norma della presente direttiva, nelle competenze delle autorità dello Stato membro interessato ed è fissato secondo intervalli di adeguamento singoli o multipli di 0,5 punti percentuali. Per i diversi insiemi di enti del settore possono essere introdotti obblighi differenti. 10.   Nel richiedere che sia detenuta una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, l'autorità competente o l'autorità designata rispetta quanto segue: a) la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non deve comportare effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno; b) la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico deve essere riesaminata almeno ogni due anni dall'autorità competente o dall'autorità designata. 11.   Prima della fissazione o della modifica di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fino al 3 %, l'autorità competente o l'autorità designata comunica la decisione alla Commissione, al CERS, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati un mese prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 16. Se la riserva di capitale si applica con riferimento alle esposizioni situate in paesi terzi, l'autorità competente o l'autorità designata informa anche le autorità competenti di vigilanza di tali paesi terzi. Tale notifica precisa in modo dettagliato: a) il rischio sistemico o macroprudenziale nello Stato membro; b) le ragioni per cui l'entità dei rischi sistemici o macroprudenziali costituisce una minaccia per la stabilità del sistema finanziario a livello nazionale tale da giustificare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico; c) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio; d) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro; e) le ragioni per cui nessuna delle misure presenti nella presente direttiva o nel regolamento (UE) n. 575/2013, ad esclusione degli articoli 458 e 459 di tale regolamento, singolarmente o in combinazione con le altre, risulta sufficiente a fronteggiare il rischio macroprudenziale o il rischio sistemico individuati considerando la relativa efficacia di tali misure; f) il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che lo Stato membro desidera imporre. 12.   Prima della fissazione o della modifica di un coefficiente di una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 3 %, l'autorità competente o l'autorità designata informa la Commissione, il CERS, l'ABE e le autorità competenti e designate degli Stati membri interessati. Se la riserva di capitale si applica con riferimento alle esposizioni situate in paesi terzi, l'autorità competente o l'autorità designata informa anche le autorità competenti di vigilanza di tali paesi terzi. Tale notifica precisa in modo dettagliato: a) il rischio sistemico o macroprudenziale nello Stato membro; b) le ragioni per cui l'entità dei rischi sistemici o macroprudenziali costituisce una minaccia per la stabilità del sistema finanziario a livello nazionale tale da giustificare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico; c) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio; d) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro; e) le ragioni per cui nessuna delle misure presenti nella presente direttiva o nel regolamento (UE) n. 575/2013, ad esclusione degli articoli 458 e 459 di tale regolamento, singolarmente o in combinazione con le altre, risulta sufficiente a fronteggiare il rischio macroprudenziale o il rischio sistemico individuati considerando la relativa efficacia di tali misure; f) il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che lo Stato membro desidera imporre. 13.   L'autorità competente o l'autorità designata possono, dal 1o gennaio 2015, fissare o modificare un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che si applica con riferimento alle esposizioni situate in tale Stato membro e può altresì applicarsi con riferimento alle esposizioni nei paesi terzi fino al 5 % e seguire le procedure stabilite al paragrafo 11. Quando è fissato o modificato un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 5 %, sono rispettate le procedure stabilite al paragrafo 12. 14.   Nei casi in cui il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico deve essere compreso tra il 3 % e il 5 % conformemente al paragrafo 13, l'autorità competente o l'autorità designata dello Stato membro che fissa tale riserva lo notifica sempre alla Commissione e attende il parere della stessa prima di adottare la misura in questione. In caso di parere negativo della Commissione, l'autorità competente o l'autorità designata dello Stato membro che fissa tale riserva si conforma a tale parere o fornisce le ragioni per le quali non lo fa. Se un sottoinsieme del settore finanziario costituisce una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, l'autorità competente o l'autorità designata lo notifica alle autorità di tale Stato membro, alla Commissione e al CERS. Entro un mese dalla notifica la Commissione e il CERS emettono una raccomandazione sulle misure adottate in conformità del presente paragrafo. Se le autorità sono in disaccordo e in caso di raccomandazione negativa della Commissione e del CERS, l'autorità competente o l'autorità designata possono deferire la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. La decisione di fissare la riserva con riferimento a tali esposizioni è sospesa fino alla decisione dell'ABE. 15.   Entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 12, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito alla riserva conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010. Entro due mesi dalla notifica, la Commissione adotta, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, un atto di esecuzione che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata a adottare la misura proposta. 16.   Ogni autorità competente o autorità designata comunica la fissazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico tramite pubblicazione in un appropriato sito web. La comunicazione include almeno le seguenti informazioni: a) il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico; b) gli enti ai quali si applica la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico; c) le ragioni della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico; d) la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata o modificata; e e) i nomi dei paesi nei casi in cui le esposizioni situate in tali paesi sono riconosciute nella riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. Ove la pubblicazione di cui alla lettera c) potesse pregiudicare la stabilità del sistema finanziario, le informazioni a norma della lettera c) non sono inserite nella comunicazione. 17.   Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all', paragrafi 2 e 3. Se l'applicazione di tali limiti alle distribuzioni determina un miglioramento non soddisfacente del capitale primario di classe 1 dell'ente alla luce del relativo rischio sistemico, le autorità competenti possono adottare misure aggiuntive conformemente all'. 18.   A seguito della notifica di cui al paragrafo 11 gli Stati membri possono applicare la riserva con riferimento a tutte le esposizioni. Qualora l'autorità competente o l'autorità designata decida di fissare la riserva fino al 3 % in base alle esposizioni in altri Stati membri, la riserva è imposta in identica misura con riferimento a tutte le esposizioni situate all'interno dell'Unione.
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