Art. 131
Enti a rilevanza sistemica a livello globale e altri enti a rilevanza sistemica
In vigore dal 26 giu 2013
Enti a rilevanza sistemica a livello globale e altri enti a rilevanza sistemica
1. Gli Stati membri designano l'autorità incaricata di individuare, su base consolidata, gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e, su base individuale, subconsolidata o consolidata, a seconda dei casi, altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), che sono stati autorizzati nei rispettivi paesi. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata. Gli Stati membri possono designare più di una sola autorità. I G-SII sono enti imprese madri nell'UE, società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE o enti. I G-SII non sono filiazioni di enti imprese madri nell'UE, di società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o di società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE. Gli O-SII possono essere enti imprese madri dell'UE, società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE o enti.
2. Il metodo di individuazione dei G-SII si basa sulle categorie seguenti:
a)
dimensioni del gruppo;
b)
interconnessione del gruppo con il sistema finanziario;
c)
sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo;
d)
complessità del gruppo;
e)
attività transfrontaliere del gruppo, comprese le attività transfrontaliere tra Stati membri e tra uno Stato membro e un paese terzo.
Tutte le categorie hanno lo stesso peso e si basano su indicatori quantificabili.
La metodologia produce un punteggio complessivo per ciascuna entità di cui al paragrafo 1 valutata, consentendo di identificare e assegnare i G-SII a una sottocategoria come descritto al paragrafo 9.
3. Gli O-SII sono individuati conformemente al paragrafo 1. La rilevanza sistemica è valutata in base ad almeno uno dei criteri seguenti:
a)
dimensioni;
b)
rilevanza per l'economia dell'Unione o dello Stato membro pertinente;
c)
significatività delle attività transfrontaliere;
d)
interconnessione dell'ente o del gruppo con il sistema finanziario.
Entro il 1o gennaio 2015 l'ABE, previa consultazione del CERS, pubblica orientamenti sui criteri per stabilire le condizioni di applicazione del presente paragrafo in relazione alla valutazione degli O-SII. Tali orientamenti tengono conto delle discipline internazionali per gli enti a rilevanza sistemica a livello nazionale e delle specificità dell'Unione e nazionali.
4. Ciascun G-SII mantiene, su base consolidata, una riserva per i G-SII che corrisponde alla sottocategoria cui è assegnato il G-SII. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1 e si aggiunge a quest'ultimo.
5. L'autorità competente o l'autorità designata può richiedere a ciascuna O-SII, su base consolidata, subconsolidata o individuale, a seconda dei casi, di mantenere una riserva per gli O-SII fino al 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto dei criteri per l'individuazione dell'O-SII. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1 e si aggiunge a quest'ultimo.
6. Nel richiedere che sia detenuta una riserva per gli O-SII, l'autorità competente o l'autorità designata rispetta quanto segue:
a)
la riserva per gli O-SII non deve comportare effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti dello stesso o dell'Unione nel suo insieme, formando o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;
b)
la riserva per gli O-SII deve essere riesaminata almeno una volta l'anno dall'autorità competente o dall'autorità designata.
7. Prima della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII, l'autorità competente o l'autorità designata comunica la decisione alla Commissione, al CERS, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati, un mese prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 5. Tale notifica precisa in modo dettagliato:
a)
i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva per gli O-SII sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;
b)
una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva per gli O-SII sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro;
c)
il coefficiente della riserva per gli O-SII che lo Stato membro desidera fissare.
8. Fatti salvi l' e il paragrafo 5 del presente articolo, qualora un O-SII sia una filiazione di un G-SII o di un O-SII che è un ente impresa madre nell'UE soggetto a una riserva per un O-SII su base consolidata, la riserva che si applica a livello individuale o subconsolidato per l'O-SII non supera l'importo più elevato tra:
a)
l'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
b)
il coefficiente della riserva per i G-SII o gli O-SII applicabile al gruppo a livello consolidato.
9. I G-SII sono suddivisi in almeno cinque sottocategorie. Il limite più basso e i limiti tra le diverse sottocategorie sono determinati mediante i punteggi ricavati dalla metodologia di individuazione. I punteggi soglia tra sottocategorie adiacenti sono definiti in maniera chiara e rispondono al principio secondo il quale vi è un aumento lineare costante della rilevanza sistemica tra ciascuna sottocategoria, da cui deriva un aumento lineare dell'obbligo di capitale primario di classe 1 aggiuntivo, con l'eccezione della sottocategoria più elevata. Ai fini del presente paragrafo, per rilevanza sistemica si intende l'impatto previsto esercitato da una situazione di difficoltà del G-SII sul mercato finanziario globale. Alla sottocategoria più bassa è assegnata una riserva per i G-SII pari all'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la riserva assegnata a ciascuna sottocategoria aumenta secondo intervalli dello 0,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 fino alla quarta sottocategoria compresa. La sottocategoria più elevata della riserva per i G-SII è soggetta a una riserva pari al 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
10. Fatti salvi i paragrafi 1 e 9, l'autorità competente o l'autorità designata può, nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza:
a)
riassegnare un G-SII da una sottocategoria più bassa a una più elevata;
b)
assegnare un'entità di cui al paragrafo 1 con un punteggio complessivo inferiore al punteggio limite della sottocategoria più bassa a tale sottocategoria o a una sottocategoria più elevata, in tal modo designandola come G-SII.
11. Se l'autorità competente o l'autorità designata adotta una decisione conformemente al paragrafo 10, lettera b), essa lo notifica all'ABE, fornendone le motivazioni.
12. L'autorità competente o l'autorità designata comunicano alla Commissione, al CERS e all'ABE le denominazioni dei G-SII e degli O-SII e la rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato, e pubblicano le loro denominazioni. Le autorità competenti o designate pubblicano la sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato.
L'autorità competente o l'autorità designata riesamina una volta l'anno l'individuazione dei G-SII e degli O-SII e l'assegnazione dei G-SII alle rispettive sottocategorie e comunica i risultati all'ente a rilevanza sistemica interessato, alla Commissione, al CERS e all'ABE e pubblica l'elenco aggiornato degli enti a rilevanza sistemica individuati e la sottocategoria cui ciascun G-SII individuato è assegnato.
13. Gli enti a rilevanza sistemica non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare gli obblighi di cui ai paragrafi 4 e 5 per soddisfare i requisiti imposti a norma dell' del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché degli della presente direttiva e ogni altro requisito imposto a norma degli della presente direttiva.
14. Qualora un gruppo sia soggetto, su base consolidata, alle seguenti riserve, si applica in ogni caso la riserva più elevata:
a)
una riserva per i G-SII e una riserva per gli O-SII;
b)
una riserva per i G-SII, una riserva per gli O-SII e una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'.
Qualora un ente sia soggetto, su base individuale o subconsolidata, a una riserva per gli O-SII e a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all', si applica la più elevata tra le due.
15. In deroga al paragrafo 14, ove la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applichi con riferimento a tutte le esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale riserva per far fronte al rischio macroprudenziale di tale Stato membro, ma non si applichi con riferimento alle esposizioni al di fuori dello Stato membro, tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si cumula con la riserva per gli O-SII o i G-SII applicata conformemente al presente articolo.
16. Ove si applichi il paragrafo 14 e un ente faccia parte di un gruppo o di un sottogruppo cui appartengono un G-SII o un O-SII, ciò non comporta mai che tale ente sia soggetto, su base individuale, a un requisito combinato di riserva inferiore alla somma della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica e della più elevata tra la riserva per gli O-SII e la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a esso su base individuale.
17. Ove si applichi il paragrafo 15 e un ente faccia parte di un gruppo o di un sottogruppo cui appartengono un G-SII o un O-SII, ciò non comporta mai che tale ente sia soggetto, su base individuale, a un requisito combinato di riserva inferiore alla somma della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica e della somma della riserva per gli O-SII e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a esso su base individuale.
18. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare, ai fini del presente articolo, la metodologia secondo la quale l'autorità competente o l'autorità designata individua un ente impresa madre o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE in quanto G-SII, nonché per precisare la metodologia per la definizione delle sottocategorie e l'assegnazione dei G-SII alle sottocategorie sulla base della loro rilevanza sistemica, tenendo conto di tutte le norme convenute a livello internazionale.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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