Art. 129
Obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale
In vigore dal 26 giu 2013
Obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale
1. Gli Stati membri impongono agli enti di detenere, in aggiunta al capitale primario di classe 1, detenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri imposti dall' del regolamento (UE) n. 575/2013, una riserva di conservazione del capitale costituita da capitale primario di classe 1 pari al 2,5 % dell'importo complessivo della loro esposizione al rischio calcolata conformemente all', paragrafo 3, di tale regolamento su base individuale e consolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, di tale regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1 uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.
La decisione sull'applicazione di tale esenzione è pienamente motivata, illustra perché l'esenzione non costituisce una minaccia alla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro e contiene la definizione precisa di piccole e medie imprese di investimento cui si applica l'esenzione.
Gli Stati membri che decidono di applicare tale esenzione lo notificano alla Commissione, al CERS, all'ABE e alle autorità competenti degli Stati membri interessati.
3. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri designano l'autorità incaricata dell'applicazione del presente articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.
4. Ai fini del paragrafo 2 le imprese di investimento sono classificate come piccole o medie conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (31).
5. Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per soddisfare i requisiti imposti a norma dell'.
6. Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all', paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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