Art. 128
Definizioni
In vigore dal 26 giu 2013
Definizioni
Ai fini del presente capo, si intende per:
1)
"riserva di conservazione del capitale", i fondi propri che l'ente è tenuto a detenere conformemente all';
2)
"riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente" i fondi propri che l'ente è tenuto a detenere conformemente all';
3)
"riserva per i G-SII", i fondi propri che sono tenuti a detenere conformemente all', paragrafo 4;
4)
"riserva per gli O-SII", i fondi propri che possono essere tenuti a detenere conformemente all', paragrafo 5;
5)
"riserva di capitale a fronte del rischio sistemico", i fondi propri che l'ente è o può essere tenuto a detenere conformemente all';
6)
"requisito combinato di riserva di capitale", l'importo totale del capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare il requisito relativo alla riserva di conservazione del capitale aumentato delle seguenti riserve, ove applicabili:
a)
della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente;
b)
della riserva per i G-SII;
c)
della riserva per gli O-SII;
d)
della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
7)
"coefficiente anticiclico", il coefficiente che gli enti devono applicare per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente e che è fissato conformemente all', all' o da un'autorità pertinente di un paese terzo, a seconda del caso;
8)
"ente autorizzato a livello nazionale", un ente che sia stato autorizzato nello Stato membro per il quale una particolare autorità designata ha il compito di fissare il coefficiente anticiclico;
9)
"indicatore di riferimento per la riserva", l'indicatore di riferimento della riserva calcolato conformemente all', paragrafo 1.
Il presente capo non si applica alle imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare i servizi di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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