Art. 126
Sanzioni
In vigore dal 26 giu 2013
Sanzioni
Ai sensi del capo 1, sezione IV, del presente titolo, gli Stati membri prevedono che sanzioni amministrative o altre misure amministrative intese a far cessare le violazioni constatate o le loro cause possano essere applicate a società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o società di partecipazione mista, o ai loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di recepimento del presente capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:36:oj#art-126