Art. 125 · Cooperazione

Art. 125

Cooperazione

In vigore dal 26 giu 2013
Cooperazione 1.   Qualora un ente, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista o una società di partecipazione mista controlli una o più filiazioni che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette ad autorizzazione, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si scambiano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell'attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza. 2.   Le informazioni ricevute nell'ambito della vigilanza su base consolidata ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti previsti dalla presente direttiva sono soggetti a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 1, della presente direttiva per gli enti creditizi o a norma della direttiva 2004/39/CE per le imprese di investimento. 3.   Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista di cui all' del regolamento (UE) n. 575/2013. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri, all'ABE e alla Commissione.
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