Art. 123
Vigilanza
In vigore dal 26 giu 2013
Vigilanza
1. Fatta salva la parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri dispongono che, qualora l'impresa madre di uno o più enti sia una società di partecipazione mista, le autorità competenti preposte alla vigilanza su detti enti esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra l'ente e la società di partecipazione mista e le sue filiazioni.
2. Le autorità competenti dispongono che gli enti mettano in atto adeguati processi di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, la sorveglianza e il controllo delle operazioni con la società di partecipazione mista madre e con le sue filiazioni. Le autorità competenti dispongono che l'ente notifichi tutte le operazioni rilevanti con tali entità diverse dall'operazione di cui all'articolo 394 del regolamento (UE) n. 575/2013. Tali procedure e operazioni rilevanti sono sottoposte alla verifica delle autorità competenti.
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