Art. 120 · Vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria mista

Art. 120

Vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria mista

In vigore dal 26 giu 2013
Vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria mista 1.   Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può, previa consultazione delle altre autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto la direttiva 2002/87/CE. 2.   Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2009/138/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può, in accordo con l'autorità di vigilanza del gruppo nel settore delle assicurazioni, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni della presente direttiva relative al settore finanziario più importante, di cui alla definizione dell', paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE. 3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'ABE e l'AEAP delle decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2. 4.   L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, tramite il comitato congiunto di cui all' dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) 1095/2010, elaborano orientamenti intesi a far convergere le prassi di vigilanza e, entro tre anni dall'adozione di tali orientamenti, elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione allo stesso scopo. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
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