Art. 12
Capitale iniziale
In vigore dal 26 giu 2013
Capitale iniziale
1. Fatte salve le altre condizioni generali previste dal diritto nazionale, le autorità competenti negano l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio quando un ente creditizio non dispone di fondi propri distinti o nei casi in cui il suo capitale iniziale sia inferiore a 5 milioni di EUR.
2. Il capitale iniziale comprende solo uno o più elementi di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti creditizi che non soddisfano la condizione di detenere i fondi propri distinti e che esistevano al 15 dicembre 1979 di continuare ad esercitare la propria attività. Essi possono inoltre dispensare tali enti dall'osservanza della condizione di cui all', paragrafo 1, primo comma.
4. Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello specificato al paragrafo 1, subordinatamente alle condizioni seguenti:
a)
il capitale iniziale non è inferiore ad 1 milione di EUR;
b)
gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e all'ABE le ragioni per cui si avvalgono di detta facoltà.
Storico versioni
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