Art. 119 · Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza su base consolidata

Art. 119

Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza su base consolidata

In vigore dal 26 giu 2013
Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza su base consolidata 1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti che si rendano necessari per includere le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista nella vigilanza su base consolidata. 2.   Se una filiazione che è un ente non è inclusa nella vigilanza su base consolidata in applicazione di uno dei casi previsti all' del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dello Stato membro in cui è situata la filiazione possono chiedere all'impresa madre le informazioni che possono facilitare l'esercizio della vigilanza su tale filiazione. 3.   Gli Stati membri consentono alle autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata di chiedere alle filiazioni di un ente, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista non comprese nella sfera della vigilanza su base consolidata le informazioni di cui all'. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e di verifica delle informazioni stabilite in tale articolo.
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